Il sanitario è abilitato (art 35/TULPS) alle visite mediche ed al rilascio di certificati medici per l’idoneità al maneggio delle armi da fuoco (licenza da caccia, tiro al volo sportivo – art 1 D.M. Sanita’ 28.04.1998, armi da fuoco per difesa personale – guardie particolari giurate od autorizzati – art.2 stesso D.M.).
1° Conseguimento o rinnovo
Per il certificato medico di idoneità al conseguimento o al rinnovo della licenza o porto d’armi da fuoco occorre che l’interessato venga a visita medica munito di: